Chi Siamo - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PARTE PRIMA
GENERALITA'
Art. 1
Denominazione
1.1 Il presente statuto regola l'associazione denominata "AIL - LECCO "
1.2 L'Associazione dovra' utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale" o l'acronimo "Onlus" nonché il segno grafico dell'AIL Nazionale.
1.3 L'Associazione potra' richiedere il riconoscimento della Pubblica Autorita'.
Art. 2
Sede
2. L'Associazione ha sede in Paderno D'Adda via Strada Fornace n.2/A. Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare il trasferimento della sede e degli uffici purche' sempre nel territorio del comune di Lecco.
Art. 3
Durata e carattere dell'Associazione
3.1 L'Associazione ha durata illimitata e puo' essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci con la presenza e il voto di almeno tre quarti del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 24.
3.2 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed e' costituita con finalita' esclusivamente di solidarieta' sociale.
Art. 4
Scopi dell'Associazione
4.1 L'Associazione AIL LECCO è socia dell'AIL Nazionale (Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma Onlus) e persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli obbiettivi previsti dall'Art.4 dello Statuto dell'AIL NAZIONALE sostenendo i centri di Ematologia della Provincia o di riferimento della Provincia.In particolare ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle "leucemie - linfomi ed altre emopatie dei bambini e degli adulti" e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro. L'Associazione puo' altresi' finanziare o commissionare ogni attività di ricerca scientifica e biomedica sulle "leucemie - linfomi" e altre emopatie. L'Associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali. lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali.
4.2 Di conseguenza, l'Associazione potra' patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attivita' per:
a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle "leucemie - linfomi";
b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione la cura delle "leucemie - linfomi";
c) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare ai pazienti;
d) nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori;
e) facilitare gli scambi d'informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorita', di enti, istituzioni, societa' e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle "leucemie - linfomi", alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;
f) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e di programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
g) collaborare con le autorita', con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie.
4.3 Ai fini predetti l'Associazione si avvarra' dei mezzi finanziari di cui potra' disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attivita' potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Nel perseguimento dei predetti scopi l'AIL LECCO agisce nel rispetto dello Statuto dell'AIL NAZIONALE e dei regolamenti generali che ne disciplinano l'attività. Eventuali controversie tra l'Associazione Nazionale e la sezione AIL Lecco saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.
Art. 5
Strumenti
5.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalle leggi n° 1 e n° 197 del 1991, l'Associazione puo' compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convezione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di societa' che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potra', attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 17 c.c., nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.
5.2 L'Associazione potra' reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.
Art. 6
Soci
6.1 L'Associazione si compone di soci. La qualifica di socio si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda e su presentazione di due soci. L'iscrizione comporta l'accettazione dello Statuto e l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale, il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.
6.2 Le iscrizioni per i soci decorrono dal momento in cui e' accolta la domanda di ammissione.
6.3 I soci partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e hanno diritto di voto.
6.4 La qualifica di socio e' a tempo indeterminato, non puo' avere il carattere della temporaneita' e puo' venir meno per i seguenti motivi:
a) per recesso a norma dell'art. 24 del codice civile;
b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione ove il socio ometta di versare la quota di partecipazione annuale ovvero per accertati motivi di incompatibilita' con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente Statuto, o per altri motivi che comportino indegnita'.
Art. 7
Patrimonio e bilanci
7.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote versate dai soci;
b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
c) donazioni, eredita' e legati;
d) contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle regioni, nonché di enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
e) da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attivita' promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
f) da ogni altra entrata.
7.2 Tutto il patrimonio e' disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.
7.3 L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio iniziera' all'atto della costituzione e chiudera' il 31 dicembre dell'anno in corso.
7.4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.Il Bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'Associazione nazionale entro il 31 Maggio successivo all'approvazione.
7.5 E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse connesse.
7.6 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durate della vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte del medesimo settore di intervento e di volontariato.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
Art. 8
Organi
8.1 Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei revisori.
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9
Partecipazione all'Assemblea
9.1 I soci hanno diritto di partecipare e di votare nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, dell'Associazione che sono presiedute dal Presidente o da Suo delegato. Alle stesse possono partecipare il Collegio dei revisori e il Comitato scientifico senza diritto di voto.
Art. 10
Competenze dell'Assemblea
10.1 E' di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
a) determinare le quote dei soci, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
b) determinare il numero ed eleggere i membri del Consigli di Amministrazione;
c) eleggere i tre membri effettivi, i due supplenti e il presidente del Collegio dei revisori;
d) approvare il programma dell'attivita' sociale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
10.2 In sede straordinaria:
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 11
Convocazione dell'Assemblea
11.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente e, ove non vi provveda, dal Consigliere di Amministrazione piu' anziano su richiesta del Collegio dei revisori.L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per deliberare sul programma dell'attivita' dell'associazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
11.2 L'Assemblea puo' inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:
a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
b) su richiesta motivata di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente dell'Associazione;
c) su richiesta, scritta e motivata, del Consiglio dei revisori
11.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 10 giorni, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, via mail o per fax, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro soci, e che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che puo' essere anche diverso dalla sede dell'Associazione. La convocazione puo' anche avvenire con affissione di avviso presso la sede sociale almeno venti giorni prima con indicazione di tutti gli elementi gia' indicati e con sintetico annuncio su un giornale locale ovvero, se esistente, su Notiziario o Giornale della Associazione.
Art. 12
Costituzione dell'Assemblea
12.1 L'Assemblea in sede ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
12.2 L'Assemblea in sede straordinaria e' validamente costituita per le modificazioni statutarie, in prima convocazione, a norma dell'art. 21 c.c.; in seconda convocazione le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.
12.3 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsiper iscritto esclusivamente ad altro socio, che ne dichiara vera la firma, perchè apposta in sua presenza.Non sono ammesse più di due deleghe a persona.
12.4 Il Presidente, fatta constatare la validita' della convocazione e costituzione della Assemblea, designa un socio a fungere da segretario, scelto tra i presenti. Il verbale delle Assemblee viene dettato dal Presidente in forma breve e riassuntiva. Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale e' scritto e controfirmato dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Per le Assemblee, riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento della Associazione, i verbali sono redatti da un notaio.
Art. 13
Deliberazioni dell'Assemblea
13.1 Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.
13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la meta' dei soci ed a maggioranza di voti. In seconda convocazione, la deliberazione dell'Assemblea ordinaria e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
13.3 Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alle nomine degli organi del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei revisori. In caso di parita' di voto si considera eletto, rispettivamente:
- consigliere, chi sia socio da maggior tempo;
- revisore, il socio con precedenza su un non socio, e tra soci, quello che lo sia da maggior tempo.
13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a norma dell'art. 21 c.c.
13.5 Le deliberazioni prese in conformita' con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.14
Composizione del Consiglio di Amministrazione
14.1 Il Consiglio di Amministrazione e' formato da non meno di tre a non piu' di undici membri, scelti preferibilmentetra i soci dell'Associazione.
14.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri prestano la loro attivita' gratuitamente e sono rieleggibili.
14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facolta' di procedere, attraverso cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al termine statutario se dimissionari alcuni membri purché meno della meta'. I membri nominati rimangono in carica fino all'Assemblea successiva.
14.4 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento duraturo della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio, gli Amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria.
14.5 In caso di cessazione di tutti i consiglieri, il Collegio dei revisori provvedera' alla gestione ordinaria ed alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove nomine.
Art. 15
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno con almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei revisori.
15.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione, con avviso scritto almeno cinque giorni prima. Le convocazioni possono essere effettuate oltre che per iscritto, anche con lettere consegnata a mano, via mail o con fax, e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l' ora e il luogo delle riunioni. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono, comunque, valide se presenti tutti i componenti.
15.3 Il Consigli di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle sezioni della Regione di appartenenza o, qualora queste siano in numero inferiore a quattro con le Sezioni delle Regioni confinanti (Lomabardia, Piemonte, Emiglia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige) alla disignazione della terna di candidati da proporre all'assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione nazionale.
15.4 Riscontrare anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richietse di dati e documenti, e le istanze di verifica di dati e documenti, e le istanze di verifica e controllo che pervengono dall'Associazione Nazionale.
Art. 16
Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
16.1 Le adunanze dei Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere piu' anziano.
16.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengono; in caso di parita' prevale il voto del Presidente dell'adunanza.
16.3 Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori e, su invito, il Comitato scientifico.
16.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare dal verbale che verra' trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione. Il verbale e' redatto su indicazione del Presidente che lo firma assieme al Segretario di volta designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
Competenze del Consiglio di Amministrazione
17.1 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente. Sara' eletto il candidato che otterra' il numero maggiore di voti. In caso di parita' di voti verra' eletto il piu' anziano per iscrizione all'Associazione e, in caso di parita' anche per questa ipotesi, il piu' anziano per eta'.
17.2 Al Consiglio di amministrazione competono inoltre le seguenti attribuzioni:
a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attivita' dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attivita' da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea ordinaria;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) curare e predisporre i rapporti con il volontariato, il personale medico e non medico del centro ove l'Associazione svolge la propria attivita';
e) deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi soci;
f) deliberare l'esclusione dei soci;
g) designare i componenti del Comitato scientifico ed il suo Presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;
h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione di attivita', ed infine, attuare tutte le iniziative del caso con facolta' di delegarne tutta o in parte l'attuazione;
i) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di Statuto;
j) determinare le quote dei soci;
17.3 Il Consiglio di Amministrazione potra' conferire deleghe specifiche ai propri membri per natura e materia specifica, secondo le capacita' e conoscenze dei singoli componenti.
CAPO III
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 18
Competenze del Presidente
18.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in ogni sede e la dirige; può stare in giudizio, attivo e passivo. A tal riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni.
18.2 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di curare la verbalizzazione ai sensi dell'art. 12 e alla esecuzione delle deliberazioni delle stesse.
Art. 19
Elezioni del Presidente
19.1 Il Presidente dell'Associazione e' eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica un triennio e, comunque, non oltre l'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo dimissioni o revoca. Puo' essere rieletto senza vincoli di durata.
19.2 In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal membro del Consiglio appositamente piu' anziano.
CAPO IV
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 20
Composizione del Collegio dei revisori
20.1 Il Consiglio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea dei soci.
20.2 I membri del Collegio vengono scelti di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; i revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.
Art.21
Competenze del Collegio dei revisori
21.1 Al Collegio dei revisori compete:
a) controllare la gestione e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilita' e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
b) presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvedere, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione, e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.
CAPO V
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 22
Istituzione e composizione del Comitato scientifico
22.1 Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire un Comitato scientifico come in appresso stabilito.
22.2 Il Comitato scientifico dovra' essere composto da tre o cinque persone, anche non socie, tra le quali un Presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.
Art. 23
Competenze del Comitato scientifico
23.1 Il Comitato scientifico avra' il compito di dare un parere specifico per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attivita' di assistenza, studio e ricerca.
23.2 Il Comitato collaborera' con il Consiglio di Amministrazione, a tale scopo il suo presidente, o un componente del Comitato, designato dal suo presidente, potra' partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione stesso.
23.3 Il Comitato viene convocato dal suo presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attivita' e con liberta' di forme.
23.4 Per la validita' delle decisioni del Comitato sara' necessario il voto della maggioranza; in caso di parita' prevarra' il voto del presidente.
23.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede anche ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato.
23.6 Delle riunioni il Comitato curera' la redazione di un succinto verbale riflettente soprattutto la parte decisionale.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Scioglimento
24.1 L'Associazione, puo' essere sciolta dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria, convocata e costituita a norma del presente statuto. Il verbale dovra' essere redatto dal Notaio.
24.2 In particolare l'associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a venti.
24.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL NAZIONALE, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
24.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:
a) nomina uno o piu' liquidatori e determina le modalita' di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli articoli 11 e 12 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
b) delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo quanto previsto al punto 24.3 sentito il parere dell'organismo di controllo competente.
Art. 25
Arbitrato
1. per le controversie tra i soci e la Sezione AIL di appartenenza: il socio o la pluralità dei soci designeranno un arbitro; la Sezione designerà un arbitro. Il terzo arbitro - con funzionidi Presidente - sarà designato dal Presidente dell'AIL Nazionale o da un suo delegato.
2. nelle controversie tra i soci: ogni socio o gruppo di socidesignerà il proprio arbitro, uno per ciascuno dei due contendenti o gruppi di contendenti. Il terzo arbitro con funzioni di Presidente, sarà disignato dal Presidente della Sezione di appartenenza o da un suo delegato.
3. La decisione sarà resa secondo equità e non sarà appellabile; l'arbitraro sarà però rituale e, occorrendo, reso esecutivo dal Giudice ai sensi dell'art. 825 del Codice di Procedura Civile. In casi di stretta necessità e per gravi motivi inerenti alla funzionalità delle singole sezioni e alla relativa attività nello spirito e per le finalità associative, la presidenza nazionale può far e/o convocare i Consigli direttivi sezionali o le Assemblee per discutere e deliberare la soluzione amichevole delle questioni insorte.
Art. 26
Rinvio
25.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuo dell'AIL Nazionale nonchè le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge applicabili in materia di enti non lucrativi.
Certificato e sottoscritto dal dott. Alberto Claudio Sala Notaio in Concorezzo (MB)
Merate, 26 Marzo 2014